” A seguito dei recenti sviluppi nello scenario del ritiro del Regno Unito, il piano sotto delineato è in sospeso. Vi terremo informati non appena ci saranno istruzioni ulteriori da parte della Commissione Europea.”
La questione della Brexit come sapete ha agitato le acque nel mondo dei domini e come per tutti gli altri ambiti, anche noi rimaniamo in attesa di istruzioni visto che la saga continua.
Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, i cittadini inglesi perderanno la residenza entro il territorio europeo, requisito necessario per l’assegnazione dei domini .EU.
Tra i criteri che consentono la registrazione di un dominio .eu è indicata la necessità di essere aziende registrate o privati residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda o Liechtenstein. Se il registrante non risponde a questi requisiti minimi in fase di registrazione o non li rispetta più dopo la registrazione, il Registro ha potere di revoca del domino.
Quando (e se!) ciò accadrà, aziende e cittadini inglesi o residenti nel Regno Unito:
Questo articolo è scritto in collaborazione con www.regdom.it
Recentemente i Gestori autorizzati che erogano servizi di Posta Elettronica Certificata hanno aggiornato i protocolli di sicurezza della pec al protocollo TLS 1.2.
Tale protocollo richiede che i sistemi in uso agli utenti siano compatibili con tale protocollo. Solo versioni recenti ed aggiornate dei sistemi operativi, dei browser, dei client di posta sono compatibili.
Sistemi operativi/Browser principali (tra parentesi la versione minima supportata, se richiesta):
Client di posta principali/Sistemi operativi (tra parentesi la versione minima supportata, se richiesta):
Questo articolo è scritto in collaborazione con www.gespec.it
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che regola e controlla l’operatività dei Gestori autorizzati ad erogare servizi di Posta Elettronica Certificata, richiede che le trasmissioni pec siano mantenute ad un altissimo livello di sicurezza, data la sua importanza ai fini legali.
Sulla base della regolamentazione vigente i Gestori Pec hanno lavorato per innalzare il livello di sicurezza di tutti i sistemi di Posta Elettronica Certificata, adeguandoli al protocollo di comunicazione TLS (Transport Layer Security) 1.2, il più recente e sicuro.
Questo passaggio al livello più alto di sicurezza richiede contestualmente che vengano abbandonati i protocolli precedenti TLS 1.0 e TLS 1.1, diventati obsoleti.
Gli utenti stanno ricevendo in questi giorni comunicazioni ed avvisi con l’invito a verificare ed eventualmente aggiornare i propri browser e i programmi per la lettura della posta.
Il protocollo TLS 1.2 è quello che al momento garantisce la massima affidabilità nella sicurezza nella trasmissione dei messaggi, fin dal momento in cui la comunicazione viene inviata, quando cioè il messaggio viene protetto da crittografia e firma digitale da parte del Gestore di Posta Certificata del mittente.
Ricordiamo che la trasmissione di messaggi via pec ha valore legale al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è pertanto fondamentale mantenere un livello di sicurezza alto, così che le trasmissioni non possano essere intercettate e/o manomesse.
Già nel 2018 lo IETF (Internet Engineering Task Force), organizzazione internazionale che sviluppa e promuove gli standard per la rete Internet deprecava l’uso dei protocolli TLS 1.0 e 1.1, a causa di note vulnerabilità che nel corso degli anni hanno aperto la via ad attacchi informatici. L’aggiornamento nell’ambito delle trasmissioni Pec era quindi auspicabile.
L’aggiornamento al protocollo TLS 1.2 avverrà A PARTIRE DAL 07/09/2019.
Tutti i protocolli precedenti (TLS 1.0, TLS 1.1), saranno dismessi ENTRO IL 21 OTTOBRE 2019.
Gestore PEC Namirial: Comunicato SicurezzaPostale
Gestore PEC Aruba: Comunicato Aruba
Non tutti i sistemi operativi, i browser, i client di posta sono compatibili con il protocollo TLS 1.2, solo le versioni più aggiornate.
Gli utilizzatori che ancora non dispongono di sistemi compatibili con il nuovo protocollo, potrebbero riscontrare problemi nell’accesso alla casella PEC.
Questo potrebbe accadere, ad esempio, tentando di accedere alla webmail PEC con un browser non aggiornato, oppure tentando di consultare la casella tramite un client di posta ormai obsoleto per il nuovo protocollo.
E’ bene verificare che i propri sistemi soddisfino i
REQUISITI MINIMI DI COMPATIBILITA’
C’è chi già il primo giorno dell’anno ha inviato e ricevuto le fatture tramite il nuovo sistema, e chi ancora non ha proprio preso in carico la questione. Regna parecchia confusione sui vari aspetti di questo nuovo processo, sulle tempistiche, le modalità di gestione, il codice SDI e la PEC. E alcuni tra coloro che dovrebbero essere i più aggiornati e i più competenti in materia, spesso contribuiscono a lasciare ampi spazi di incertezza.
Mi trovavo giorni fa in un piccolo laboratorio artigianale, chiacchierando viene fuori il discorso della fatturazione elettronica, del fatto che
e che
L’erogazione del servizio di fatturazione elettronica viene gestito attraverso una delle svariate piattaforme che i fornitori del servizio hanno messo a disposizione, attraverso il codice SDI. Il commercialista si fa intermediario nella gestione della contabilità per i propri clienti.
Pur facilitandolo con un documento già predisposto, l’intermediario ha riversato sul cliente (l’artigiano) l’onere di comunicare il codice SDI a ciascun fornitore.
Per quanto pochi possano essere i fornitori di un piccolo artigiano, varie sono le modalità di acquisizione del dato da parte del fornitore (alcuni fanno accedere ad un’area clienti – recupera utente e password -, altri fanno mandare un fax, altri l’email, ecc). Questo si traduce di fatto in un onere in termini di tempo e lavoro che forse l’artigiano avrebbe dedicato volentieri ad altro.
Tutto ciò non sapendo che basta una sola azione per rendere il codice SDI (o la PEC) l’indirizzo di destinazione predefinito e di default per la consegna di tutte le fatture elettroniche, senza necessità registrare il dato presso i vari fornitori.
Questa operazione consiste nella registrazione dell’indirizzo di destinazione per le fatture elettroniche, e si effettua sull’area privata (attiva per ogni azienda) di Agenzia delle Entrate. Una volta che si è effettuata questa registrazione, qualsiasi fattura elettronica destinata a quella Partita IVA, viene automaticamente consegnata alla destinazione indicata di default.
Il fornitore non ha nemmeno l’obbligo di inserire il codice di destinazione nelle fatture: può anche non inserire nulla o inserire una dato sbagliato, che la fattura viene consegnata correttamente.
Inoltre, se l’indirizzo di destinazione dovesse variare, non sarà necessario ricontattare tutti i fornitori, ma basterà aggiornare il dato sull’area privata di Agenzia delle Entrate. Una volta per tutti.
Vediamo in dettaglio, in quali stati si può trovare una fattura elettronica secondo lo SDI:
L’emittente/fornitore ha generato il file e lo ha trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI), il quale non ha ancora notificato l’esito della trasmissione.
Tenete presente che la durata di questo stato può variare da pochi minuti a 10 giorni.
Il Sistema di Interscambio ha ricevuto la fattura ed ha analizzato il file .xml, riscontrando errori formali.
I controlli automatici che vengono effettuati dal SDI riguardano principalmente i dati anagrafici dei soggetti interessati alla trasmissione (es. la non esistenza della Partita Iva dell’emittente o del destinatario), oppure altri dettagli relativi ai contenuti (es. importi IVA non corretti).
La fattura è da considerarsi NON EMESSA. Il fornitore/erogatore dovrà effettuare le dovute modifiche prima di ripresentarla al SDI.
La fattura trasmessa con successo (senza scarto) al Sistema di Interscambio (SDI), è stata consegnata al destinatario al suo indirizzo PEC o tramite il canale telematico tramite codice SDI.
L’emittente/fornitore ha trasmesso la fattura con successo (senza scarto) al Sistema di Interscambio (SDI), il quale non è riuscito ad effettuare la consegna tramite PEC o tramite canale telematico.
La fattura è da considerarsi EMESSA ed è consultabile e scaricabile dal destinatario nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate (sezione Fatture e Corrispettivi).
Le cause della mancata consegna, la cui responsabilità è in carico al destinatario potrebbero essere che il suo indirizzo PEC non possa ricevere messaggi (casella piena o non attiva) oppure che il canale telematico non sia raggiungibile (sospeso, non attivo, con codice di destinazione errato).
Al destinatario si consiglia di registrare tramite l’apposita procedura una destinazione (PEC o codice destinatario) preferita per la consegna.
In collaborazione con GuidaPEC – La Guida Online sulla Posta elettronica Certificata abbiamo redatto per i nostri lettori questo breve compendio focalizzato sulla relazione tra Fattura Elettronica e PEC, in considerazione dei nostri servizi CompraPec e ArchiviaPec.
Attraverso una serie di domande e risposte, vi illustriamo brevemente il processo e come poterlo gestire tramite la Posta Elettronica Certificata.
La Fatturazione Elettronica è l’insieme dei processi digitali per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture.
In Italia è entrata in vigore la legge nr. 205 del 27.12.2017 (c.d. “legge di bilancio” per l’anno 2018) che introduce l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, sia in ambito B2B (business to business), sia in ambito B2C (business to consumer)
In breve, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno solo essere elettroniche, non più gestite in modalità cartacea.
Due caratteristiche distinguono la fattura elettronica dalla sua sorella cartacea:
Il fornitore inserisce i dati costitutivi della fattura (dalle intestazioni, alle descrizioni di beni e/o servizi, agli importi, e tutti gli elementi necessari a norma di legge) all’interno di un file .xml, attraverso specifici software di compilazione web o locale.
Le fatture elettroniche devono essere erogate a qualsiasi soggetto fiscale, sia esso persona fisica, azienda, professionista, associazione o ente, che abbia residenza fiscale in Italia.
Il Sistema di Interscambio è uno degli elementi costituenti il sistema della fatturazione elettronica, è una sorta di “ufficio postale digitale” che veicola e distribuisce le fatture nel nuovo formato, dai fornitori ai clienti.
Il SDI (Sistema di Interscambio), al ricevimento della fattura elettronica, effettua una serie di verifiche formali sulle fatture che riceve: sia sulla validità dei dati anagrafici di fornitore e cliente, sia sull’esistenza della/e partita/e iva, sia sull’indirizzo telematico a cui essa dev’essere recapitata.
Una volta terminati i controlli, consegna il documento al destinatario secondo le impostazioni previste sul suo profilo Agenzia delle Entrate, o in mancanza di indicazioni “predefinite” dallo stesso destinatario, in base a ciò che viene indicato nella fattura emessa.
Al termine del processo, il SDI invia al fornitore una notifica di stato (OK consegnata, NON-OK rifiutata, ecc.).
Il destinatario di una fattura può decidere come/dove ricevere la fattura dal SDI (Sistema di Interscambio), secondo diverse modalità.
Il SDI, una volta verificata formalmente la fattura, provvede ad inviarla all’indirizzo telematico inserito dal fornitore nella fattura stessa.
L’indirizzo telematico di destinazione può essere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o il codice identificativo del canale telematico gestito dal cliente o dal suo intermediario (provider di servizi per la fatturazione elettronica).
Se non viene indicato dal fornitore alcun indirizzo di destinazione, la fattura sarà recuperabile solo dall’apposito portale di Agenzia delle Entrate, nell’area “Fatture e Corrispettivi”.
Per le persone fisiche, il fornitore avrà l’obbligo di presentare la fattura digitale al SDI, ma contestualmente dovrà inviarne una versione “di cortesia” tramite i soliti canali: cartaceo, via email in copia conforme in formato .pdf
Se sei dotato di partita IVA puoi seguire la procedura messa a disposizione sul portale di Agenzia delle Entrate, che permette di associare alla partita IVA o un Codice destinatario o un indirizzo PEC predefinito.
In caso si utilizzi questo servizio di registrazione, tale scelta è predominante su qualsiasi altra, indipendentemente dall’indirizzo telematico (diverso o erroneo) che un fornitore inserisca nella fattura.
Se non utilizzi questo servizio di registrazione o non hai partita IVA o sei esente, sarà tuo compito (di chi deve ricevere la fattura) indicare al fornitore l’indirizzo di destinazione di consegna.
Si può utilizzare il proprio indirizzo PEC per spedire una fattura elettronica, inviando il file .xml della fattura, come allegato del messaggio PEC, all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it
Questa opzione è consigliata per chi genera quotidianamente un numero limitato di fatture.
Non è obbligatorio.
La scelta di spedire o farsi arrivare le fatture elettroniche via PEC è una delle opzioni disponibili, che ciascuno deve valutare in base alle proprie esigenze.
Le alternative sono:
Se avete necessità di acquistare un indirizzo PEC, scegliete CompraPec!
E’ libera scelta del destinatario scegliere se utilizzare:
Non c’è nessuna limitazione, inoltre, sulla tipologia di indirizzo PEC adatto alla ricezione delle fatture elettroniche.
E’ sufficiente che l’indirizzo PEC sia attivo e funzionante.
Per TIPOLOGIA intendiamo: dominio generico (utente@aziendapec.it), di primo livello (utente@pecazienda.it), di secondo livello (utente@pec.azienda.it), come illustrato nell’articolo Quali tipi di indirizzi PEC si possono attivare?
Sia chi emette la fattura elettronica, sia chi la riceve, dovrà conservarla digitalmente (ai sensi dell’impianto normativo definito dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).
La conservazione elettronica non è il mero salvataggio del file su un PC, ma è un sistema regolamentato dalla specifica normativa, attraverso il quale si garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici (come previsto dall’art.44 del CAD).
La conservazione elettronica viene erogata da specifici fornitori di servizi accreditati, che rispondono a determinati requisiti ed eseguono le procedure di conservazione in base alle regole tecniche previste dalla normativa.
In questo possiamo aiutarvi noi, con il servizio ArchiviaPEC, appositamente studiato per la conservazione digitale dei messaggi PEC, e che quindi risolve immediatamente anche l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche.
Uno dei vantaggi è il poter per aggregare in “pacchetti” il messaggio PEC, collegato agli eventuali allegati al messaggio e ai corrispondenti messaggi di Presa-in-carico e Consegna, ed inviare il “pacchetto” così costituito in conservazione elettronica a norma.
La conservazione elettronica a norma (per i 10 anni previsti dalla normativa e secondo le regole tecniche di conservazione digitale previste dal CAD) prevede che i documenti elettronici debbano essere indicizzati in modo da poterli recuperare facilmente; il raggruppamento in “pacchetti PEC” facilitano proprio l’operazione di recupero in caso di richiesta o di controlli da parte dell’autorità.
Un’annata piena di novità e attività frenetica, che si conclude proprio alla vigilia di Natale con una nuova acquisizione nel settore dell’hosting, dei domini e della posta. La SL HOSTING, piccolo provider modenese, diventa oggi un nuovo tassello della struttura composita di Servizi Internet.
Eccoci di nuovo impegnati, dopo la recente acquisizione dei servizi Fastnom, ad accogliere nuovi clienti e a prestare loro, come sempre, la nostra massima attenzione.
Lavoreremo freneticamente in questi giorni per dare loro il minimo disagio possibile, visto gli aspetti amministrativi renderanno necessarie alcune operazioni di “passaggio”, anche in vista della prossima scadenza della fatturazione elettronica.
Per qualsiasi informazione, problema tecnico, richiesta di assistenza, non mutano i riferimenti e i recapiti:
Informazioni: info@slhosting.it
Nella loro capacità identificativa di un prodotto, di un’azienda, di un’insegna commerciale, la registrazione del dominio e la registrazione del marchio sono legati a doppio filo e da considerare attentamente quando ci si accinge al lancio di un prodotto o alla registrazione di un nome a dominio. Leggi tutto
Come già comunicato nei giorni scorsi tramite l’annuncio sul sito webla cessione dell’attività e dei servizi con insegna Fastnom a favore della sottoscritta Servizi Internet Srl è diventata una realtà; Leggi tutto
A partire dal 29 Marzo 2019, aziende e cittadini residenti nel Regno Unito e non più nell’Unione Europea non potranno più: