C’è chi già il primo giorno dell’anno ha inviato e ricevuto le fatture tramite il nuovo sistema, e chi ancora non ha proprio preso in carico la questione. Regna parecchia confusione sui vari aspetti di questo nuovo processo, sulle tempistiche, le modalità di gestione, il codice SDI e la PEC. E alcuni tra coloro che dovrebbero essere i più aggiornati e i più competenti in materia, spesso contribuiscono a lasciare ampi spazi di incertezza.
Mi trovavo giorni fa in un piccolo laboratorio artigianale, chiacchierando viene fuori il discorso della fatturazione elettronica, del fatto che
e che
L’erogazione del servizio di fatturazione elettronica viene gestito attraverso una delle svariate piattaforme che i fornitori del servizio hanno messo a disposizione, attraverso il codice SDI. Il commercialista si fa intermediario nella gestione della contabilità per i propri clienti.
Pur facilitandolo con un documento già predisposto, l’intermediario ha riversato sul cliente (l’artigiano) l’onere di comunicare il codice SDI a ciascun fornitore.
Per quanto pochi possano essere i fornitori di un piccolo artigiano, varie sono le modalità di acquisizione del dato da parte del fornitore (alcuni fanno accedere ad un’area clienti – recupera utente e password -, altri fanno mandare un fax, altri l’email, ecc). Questo si traduce di fatto in un onere in termini di tempo e lavoro che forse l’artigiano avrebbe dedicato volentieri ad altro.
Tutto ciò non sapendo che basta una sola azione per rendere il codice SDI (o la PEC) l’indirizzo di destinazione predefinito e di default per la consegna di tutte le fatture elettroniche, senza necessità registrare il dato presso i vari fornitori.
Questa operazione consiste nella registrazione dell’indirizzo di destinazione per le fatture elettroniche, e si effettua sull’area privata (attiva per ogni azienda) di Agenzia delle Entrate. Una volta che si è effettuata questa registrazione, qualsiasi fattura elettronica destinata a quella Partita IVA, viene automaticamente consegnata alla destinazione indicata di default.
Il fornitore non ha nemmeno l’obbligo di inserire il codice di destinazione nelle fatture: può anche non inserire nulla o inserire una dato sbagliato, che la fattura viene consegnata correttamente.
Inoltre, se l’indirizzo di destinazione dovesse variare, non sarà necessario ricontattare tutti i fornitori, ma basterà aggiornare il dato sull’area privata di Agenzia delle Entrate. Una volta per tutti.