Di fatto è un servizio di posta elettronica “tradizionale”, a cui sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, anche di valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail e di tutti i file in essa contenuti. La PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con in più l’attestazione dell’orario esatto di spedizione e di arrivo. Grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è anche in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.
Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, proprio come la classica raccomandata A/R.
Quindi l’indirizzo PEC si può configurare come “sede elettronica” al pari dell’indirizzo “fisico”.
Legalmente il domicilio è il luogo in cui una persona ha posto la sede principale dei propri interessi o affari, indica una vera e propria situazione giuridica e costituisce il luogo in cui la legge presume di trovare il soggetto, indipendentemente dall’effettiva presenza in quel luogo. Il domicilio elettivo, invece, si riferisce solo a determinati atti o affari di un soggetto, rimanendo vigente solo in relazione alla durata del compimento dell’atto o dell’affare (situazione per es. riconducibile alla categoria degli avvocati).
L’indirizzo PEC deve essere necessariamente ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi. Tornando all’ esempio degli avvocati, quindi, con l’avvento della pec l’avvocato non deve più eleggere domicilio presso un altro collega quando patrocina una causa fuori dalla circoscrizione del proprio tribunale. Da oggi, le notifiche gli verranno fatte all’indirizzo di posta elettronica.
L’elezione di domicilio va fatta per iscritto espressamente ed è per questo che per imprese, aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni (Legge n.2 del 28/01/2009) la pec è diventata un dato obbligatorio da comunicare al Registro Imprese tramite il deposito telematico.
I dati di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locale sul territorio provinciale, si possono trovare sul registro delle imprese (l’anagrafe delle imprese). E’ anche possibile verificare la presenza della pec dal sito INI-PEC del Governo https://www.inipec.gov.it/cerca-pec inserendo la denominazione dell’impresa e la provincia della sede legale.